IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2072/1997
 r.g.r.  proposto da Valesia Paolo, rappresentato e difeso dall'avv.to
 M.   Rizzoglio, elettivamente domiciliato in Genova, via dei Mille 9,
 presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e  difesi  ex
 lege  dell'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  domiciliataria in
 Genova; e il Ministero della  pubblica  istruzione,  in  persona  del
 Ministro in carica non costituito, resistenti;
   Per  l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio
 del  corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi   dentaria
 dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi  con  cui  si  dispone  di  non  dare  corso alle procedure per
 l'iscrizione al primo anno del corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per  l'a.a.    1997-98;  della conseguente mancata
 ammissione del ricorrente  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  presso  la  predetta universita' con nota prot. n.
 40638 del 21 ottobre 1997; delle delibere del consiglio  di  facolta'
 di  medicina  e  chirurgia  e  del senato accademico dell'Universita'
 degli studi di Genova in cui  si  dispone  di  non  dare  corso  alle
 procedure  per  l'iscrizione  al  primo  anno  del corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98;  del  decreto  21
 luglio  1997,  n.  245 del Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica con cui e' stato adottato  il  "Regolamento
 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
 connesse  attivita'  di  orientamento",  nella parte in cui si limita
 l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;  del
 decreto  del  31  luglio  1997 del Ministero dell'universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica in cui non si prevede  alcun  posto
 per  l'iscrizione  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e protesi
 dentaria per l'a.a.   1997/98 presso  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova;  e,  ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui
 e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre  1938,
 n.  1652,  nella  parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero
 programmato delle iscrizioni al corso di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  e  dello  statuto  dell'Universita' degli studi di
 Genova in cui si prevede il numero programmato per l'accesso al corso
 di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' delle modifiche
 ed integrazioni successive; nonche' di tutti  gli  atti  agli  stessi
 connessi;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv.  M.  Rizzoglio
 per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato l'11 novembre 1997 Valsesia Paolo impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, ma  di
 aver avuto risposta negativa, in quanto per l'anno accademico 1997/98
 il numero dei posti disponibili e' zero.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi;
     2)  violazione  dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969, n. 910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590;
     3) violazione dell'art. 4, comma 1 del d.m. 21  luglio  1997,  n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta;
     4) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione,  mancata  od
 erronea   valutazione  dei  presupposti,  travisamento,  illogicita',
 irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento  ed  ingiustizia
 manifesta;
     5)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis terzo e quarto comma, cosi' come  modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400;
     6) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis,  terzo  e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2,
 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento, erronea valutazione  dei  presupposti,  illogicita'  ed
 irrazionalita';
     7)  violazione  della  riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34
 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma  116,  della  legge  15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8)  incostituzionalita'  dell'art.  17, comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9,  33  e
 34 Cost.;
     9)  violazione  dell'art.  9 della legge n. 341/1990 in relazione
 all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6  della  legge  9  maggio
 1989, n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione